Articolo VII Locali necessari per svolgere le attivita' operative ed amministrative della FMP e per ospitare il personale della FMP: immunita' dei locali della FMP 1. Il Governo mettera' a disposizione della FMP in esenzione da oneri, imposte o dazi ed in accordo con il Comandante della Forza FMP: (a) le aree e gli edifici per i quartier generali, i campi o altri locali che potranno essere necessari per svolgere le attivita' operative ed amministrative della FMP e, nella misura del possibile, per la sistemazione del personale della FMP. Fermo restando il fatto che tali locali resteranno territorio della Nazione Ospitante, saranno inviolabili e soggetti al controllo ed all'autorita' esclusive della FMP; (b) solo i Comandanti della Forza della FMP potranno consentire l'accesso di qualsiasi funzionario governativo o di qualunque altra persona che non sia membro della FMP a tali locali. 2. Il Governo si impegna a coadiuvare la per farle avere e metterle a disposizione, ove possibile, acqua, elettricita' ed altre strutture in esenzione da oneri o, ove cio' non sia possibile, alla tariffa piu' favorevole, ed in caso di interruzione o minaccia di interruzione dei servizio, a concedere ai bisogni della FMP, per quanto nei suoi poteri, la stessa priorita' accordata ai servizi essenziali. Nei casi in cui tali utenze ci strutture non vengano fornite in esenzione da oneri, la FMP provvedera' al pagamento a condizioni da concordare con le autorita' competenti della Repubblica di Albania. La FMP sara' responsabile della manutenzione e del mantenimento delle strutture in tal modo fornite; resta inteso che il funzionamento, gli spostamenti e l'accesso non saranno ostacolati in attesa del pagamento di' tali oneri o dazi. 3. La FMP avra' il diritto, ove necessario, di generare, all'interno dei suoi locali, l'elettricita' di cui necessita e di trasmettere e distribuire tale elettricita'. 4. La FMP nello svolgimento dell'Operazione, potrebbe avere necessita' di apportare miglioramenti o modifiche a talune infrastrutture della Repubblica di Albania, quali strade, sistemi di utenze, ponti, gallerie, edifici ecc. Ciascuno di tali miglioramenti o modifiche di carattere, non temporaneo diverranno parte di e di proprieta' di quell'infrastruttura. I miglioramenti o le modifiche temporanee potranno essere rimosse a discrezione dei Comandanti della FMP, e l'installazione potra' essere riportata per quanto possibile, alle sue condizioni originarie.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
