Articolo XI Comunicazioni 1. Il Governo riconosce che per l'Operazione sara' necessario usare canali di comunicazione. Alla FMP sara' consentito far funzionare la sua posta ed i suoi servizi di telecomunicazione interni, ivi compresi i servizi per le trasmissioni. Cio' comprendera' il diritto di utilizzare i mezzi ed i servizi necessari a garantire la piena capacita' di comunicazioni, ed il diritto di usare a tal fine l'intero spettro elettromagnetico, senza spese. Nell'attuare tale diritto, la FMP si sforzera' al massimo per coordinare e prendere in considerazione i bisogni e le necessita' delle autorita' competenti della Repubblica di Albania.

Testo vigente dal 9 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-24;49~accordo-artxi · fonte su Normattiva