Articolo IX Rifornimenti, approvvigionamenti e servizi e misure sanitarie 1. Il Governo si impegna a mettere a disposizione della FMP, nella misura maggiore possibile, e se possibile gratuitamente, articoli e rifornimenti, quali provviste alimentari e carburante, veicoli ed altre attrezzature, approvvigionamenti ed altri beni e servizi necessari per la sussistenza e le operazioni. In caso di acquisti effettuati dalla FMP sul mercato locale, la FMP, sulla base delle osservazioni svolte e delle informazioni fornite dal Governo in merito, evitera' ripercussioni nefaste sull'economia locale. La FMP sara' esonerata dalle imposte generali sulle vendite per tutti gli acquisti ufficiali nella Repubblica di Albania 2. Alla FMP sara' consentito importare ed esportare in esenzione da dazi o altre restrizioni attrezzature, rifornimenti ed approvvigionamenti necessari per l'Operazione, a condizione che tali beni siano per uso ufficiale della FMP o per vendita tramite i commissari o le mense per il personale della FMP. I beni venduti saranno per uso esclusivo del personale della FMP e non potranno essere trasferiti ad altre parti. 3. La FMP ed il Governo collaboreranno per i servizi sanitari, e si presteranno reciprocamente la massima collaborazione su questioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda il controllo delle malattie contagiose, in conformita' con le Convenzioni internazionali. 4. Alla FMP sara' consentito contrattare direttamente con i fornitori per servizi e forniture nella Repubblica di Albania, senza dover pagare imposte o dazi. Tali servizi e forniture non saranno soggetti a vendite o ad altre imposte. Tuttavia, il personale locale assunto ed impiegato dalla FMP sara': (a) immune da procedimenti legali per le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti commessi in servizio; (b) immune dagli obblighi, del servizio nazionale e/o militare (c) esente da tassazione su stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dalla FMP.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
