[1]Applicabilita' della normativa locale

[2]I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attivita' lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attivita' in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente. Per quelle attivita' o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sara' necessario che il familiare adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attivita' nello Stato ricevente. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i due Stati.

Testo vigente dal 5 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-23;49~accordo-art4 · fonte su Normattiva