L'articolo 11 dell'Accordo interno si applica agli Stati membri menzionati all'articolo 1 del presente Accordo relativamente ai contratti di prestito firmati dalla Banca dopo l'entrata in vigore del medesimo.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
L'articolo 11 dell'Accordo interno si applica agli Stati membri menzionati all'articolo 1 del presente Accordo relativamente ai contratti di prestito firmati dalla Banca dopo l'entrata in vigore del medesimo.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491~accordo-art4 · fonte su Normattiva