Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato dalla Banca sono espressi in unita' di conto ed imputati nel giorno della firma di ogni contratto di prestito, sull'ammontare globale dell'aiuto finanziario, quale e' fissato nell'articolo 3 del Protocollo finanziario. Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalita' o una parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata e' ritenuta non essere stata concessa. I versamenti ai mutuatari sono effettuati nelle monete di cui la Banca dispone in applicazione dell'articolo 3; le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parita' in vigore alla data del versamento tra l'unita' di conto e la moneta versata. I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali e' rimborsabile l'importo del prestito. Gli importi incassati dalla Banca in capitale ed interessi su ciascun prestito sono ripartiti fra gli Stati membri proporzionalmente al capitale di tale prestito imputato alla loro quota. Tali importi vengono restituiti secondo modalita' da convenire tra la Banca e ciascun Stato membro.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
