1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito; fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse e' fissato all'1 per cento. 3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi appropriati libanesi, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunita', in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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