Art. 1 (Protocollo n. 8)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
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[3]PROTOCOLLO N. 8
[4]ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
[5]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle liberta'' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui' di seguito denominata 'La Convenzione'). Considerando opportuno emendare alcune disposizioni della Convenzione al fine di migliorare e sopratutto accelerare le procedure della Commisione Europea dei Diritti dell'Uomo, Considerata altresi' l'opportunita' di emendare alcune disposizioni della Convenzione relative alla procedura della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Hanno convenuto quanto segue:
[6]ARTICOLO 1
[7]Il testo dell'articolo 20 della Convenzione diventa paragrafo 1 dello stesso articolo che viene completato dai seguenti quattro paragrafi: 2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria. Tuttavia essa potra' istituire nel suo ambito delle Camere composte ciascuna da almeno sette membri. Le Camere possono esaminare le domande (*) presentate in applicazione dell'art. 25 della presente Convenzione che possono essere giudicate secondo la giurisprudenza stabilita o che non comportano gravi problemi per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione. Entro questi limiti e con riserva del paragrafo 5 del presente articolo, le Camere esercitano tutte le competenze affidate alla Commissione della Convenzione. Il membro della Commissione eletto dall'Alta Parte contraente contro la quale e' stata presentata la domanda (ricorso) ha il diritto di far parte della Camera investita di detta domanda. 3. La Commissione puo' istituire nel suo ambito dei Comitati, ciascuno composto da almeno tre membri, con il potere di dichiarare all'unanimita' irricevibile o cancellata dal ruolo una domanda (ricorso) presentata in applicazione dell'art. 25, qualora una simile decisione possa essere presa senza un piu' ampio esame. 4. Una Camera o un Comitato puo', in ogni caso, dichiararsi incompetente in favore della Commissione Plenaria, che puo' altresi avocare a se tutte le domande (ricorsi) affidate ad una Camera o ad un Comitato. 5. Unicamente la Commissione Plenaria puo' esercitare le seguenti competenze: a.esaminare le domande (ricorsi) presentate in applicazione dell'art.24 b. investire la Corte in conformita' all'art.48a c. fissare il regolamento interno in conformita' all'art.36. (*) domande (ricorsi) (vedi nota a fine traduzione)
Testo vigente dal 18 novembre 1988
