Art. 2 (Protocollo n. 8)
L'articolo 21 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo 3: 3. I candidati dovranno godere della massima considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio di alte funzioni giudiziare o essere persone di riconosciuta competenza nel campo del diritto interno o internazionale.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
