Art. 6 (Protocollo n. 8)
[1]Nella Convenzione viene inserita la seguente disposizione:
[2]Articolo 30
[3]1. La Commissione puo' decidere, in qualunque momento della procedura, di cancellare una domanda (ricorso) dal ruolo qualora le circostanze portino alla seguente conclusione: a. il ricorrente non intende mantenere il ricorso,o b. la controversia e' stata risolta, o c. il proseguimento dell'esame del ricorso non e' giustificato da nessun altro motivo, di cui la Commissione constati l'esistenza. La Commissione prosegue tuttavia l'esame della domanda (ricorso) qualora il rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione lo esiga. 2. Se la Commissione decide di cancellare un ricorso dal ruolo dopo essersi dichiarata competente, redige un rapporto nel quale espone i fatti e le decisioni motivate dalla cancellazione della domanda (ricorso) dal ruolo. Il rapporto viene trasmesso alle parti nonche', per conoscenza, al Comitato dei Ministri. La commissione puo' pubblicarlo. 3. La Commissione puo' decidere la nuova iscrizione al ruolo di un ricorso qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
