Il paragrafo 1 dell'articolo 31 della Convenzione viene cosi' modificato: Se l'esame del ricorso non si esaurisce in applicazione degli art. 28 (par. 2), 29 o 30, la Commissione redige un rapporto nel quale constata i fatti e formula un parere per sapere se i fatti constatati rivelano, da parte dello Stato interessato, una violazione degli obblighi impostigli dalla Convenzione. In questo rapporto i membri della Commissione possono esprimere le loro opinioni individuali.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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