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Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione di cui all'articolo 1 tutti i soggetti che:
- a)producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
- b)producono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui compostl chimici della convenzione;
- c)svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' e procedure prescritte dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche; essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'articolo 15.
Testo in vigore dal 25 novembre 1995 al 8 aprile 1997
