Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga del termine per la presentazione da parte di operatori nel settore chimico dei dati e delle informazioni previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 496 del 1995 che abbiano presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 dicembre 1997 i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI, e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche, della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-08;89~art6 · fonte su Normattiva