Articolo IV Armi chimiche 1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione di applicheranno a tutte le armi chimiche di proprieta' o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV(B) dell'Annesso sulle Verifiche. 2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche. 3. Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformita' con la Parte IV, (a) dell'Annesso sulle Verifiche. 4. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo II paragrafo 1(a), fornira' l'accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un'ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuovera' alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornira' l'accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco. 5. Ciascuno Stato Parte fornira' l'accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio che ha in proprieta' o a titolo di possesso ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco. 6. Ciascuno Stato Parte distruggera' tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche, e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come "l'ordine di distruzione"). Tale distruzione avra' inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti e dovra' terminare non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Non e' vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo piu' rapido. 7. Ciascun Stato Parte: (a) presentera' piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 29 dell'Annesso sulle Verifiche; i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione; (b) presentera' annualmente dichiarazioni in relazione all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione; (c) certifichera', non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione e' stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte. 8. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggera', il prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo. 9. Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformita' con la Parte IV(A) dell'Annesso sulla Verifica. 10. Ciascun Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche accordera' la massima priorita' ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte trasportera', prelevera' campioni, immagazzinera' e distruggera' le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni. 11. Ogni Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche che sono di proprieta' o possedute da un altro Stato, fara' tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte puo' chiedere all'Organizzazione ed agli altri Stati Parte di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche. 12. Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parte che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretariato Tecnico per quanto riguarda metodi e tecnologie per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche. 13. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con il presente Articolo e con la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dell'immagazzinaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte. A tal fine il Consiglio Esecutivo decidera' di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita' a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che: (a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche; (b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione. (c) le Parte all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attivita' di verifica. 14. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l'Organizzazione avra' il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale. 15. Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudichera' l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformita' con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche. 16. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che e' tenuto a distruggere. Esso si fara' ugualmente carico dei costi di verifica dell'immagazzinaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformita' con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7. 17. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulle Verifiche non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.
Testo vigente dal 25 novembre 1995
