Articolo IX Consultazioni, cooperazione ed investigazioni 1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, direttamente tra di loro, o attraverso l'Organizzazione o tramite altre procedure internazionali appropriate, comprese le procedure nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformita' con la sua Carta, su qualsiasi questione che possa essere sollevata in relazione all'oggetto ed agli scopi o all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. 2. Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere un'ispezione su sfida, gli Stati Parte dovranno, quando possibile, fare innanzitutto ogni sforzo per chiarire e risolvere, mediante lo scambio di informazioni e consultazioni tra loro, ogni circostanza la quale possa dare adito a dubbi circa l'osservanza della Convenzione o che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che riceve una richiesta da un altro Stato Parte al fine di chiarire qualunque questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa causare tali dubbi o preoccupazioni, fornira' allo Stato Parte richiedente il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la richiesta, informazioni sufficienti a chiarire il dubbio o la preoccupazione sollevata assieme ad una spiegazione su come le informazioni fornite risolvono la questione. Nulla nella presente Convenzione pregiudichera' il diritto di due o piu' Stati Parte di stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra di loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare dubbi circa l'osservanza della Convenzione o far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi di ogni Stato Parte in base alle altre disposizioni della presente Convenzione. Procedura per richiedere un chiarimento 3. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornira' appropriate informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione. 4. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, e' disposto quanto segue: (a) il Consiglio Esecutivo inoltrera' la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta; (b) lo Stato Parte richiesto fornira' i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta; (c) il Consiglio Esecutivo prendera' nota dei chiarimenti e li inoltrera' allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti; (d) Se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avra' diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti; (e) Al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso (d), il Consiglio Esecutivo puo' invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non e' disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che e' causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporra' al Consiglio Esecutivo una relazione sui fatti investigati; (f) se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi (d) ed (e) sono insoddisfacenti, avra' il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono siano membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciali, il Consiglio Esecutivo prendera' in considerazione la questione e potra' raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione. 5. Ciascuno Stato Parte avra' anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che e' stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un'eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo rispondera' fornendo tutta l'assistenza appropriata. 6. Il Consiglio Esecutivo informera' gli Stati Parte circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente Articolo. 7. Se i dubbi o la preoccupazione di un Stato Parte circa un'eventuale non-conformita' non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un'immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un'ispezione su sfida, esso puo' richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 12 (c). In tale sessione speciale, la Conferenza esaminera' la situazione e potra' raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione. Procedure per le ispezioni su sfida 8. Ciascun Stato Parte ha il diritto di chiedere un'ispezione su sfida in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un'eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, e che questa ispezione sia condotta ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale ed in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche. 9. Ciascun Stato Parte ha l'obbligo di limitare la richiesta d'ispezione all'ambito della presente Convenzione e di fornire, nella richiesta d'ispezione tutte le informazioni appropriate in base alle quali e' sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione, come specificato nell'Annesso sulle Verifiche. Ciascuno Stato Parte si asterra' da richieste d'ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi. L'ispezione su sfida sara' effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all'eventuale inosservanza. 10. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascun Stato Parte consentira' al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8. 11. A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di un sito, ed in conformita' con le procedure disposte nell'Annesso sulle verifiche, lo Stato Parte ispezionato avra': (a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione, ed a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato; (b) l'obbligo di fornire l'accesso all'interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l'eventuale inosservanza; (c) il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione. 12. Per quanto riguarda gli osservatori, e' disposto quanto segue: (a) lo Stato Parte richiedente puo', con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale puo' essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell'ispezione su sfida. (b) Lo Stato Parte ispezionato in tal caso concedera' l'accesso all'osservatore in conformita' con l'Annesso sulle verifiche. (c) Lo Stato Parte ispezionato, di regola, dovra' accettare l'osservatore proposto; qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovra' essere segnalato nel rapporto finale. 13. Lo Stato Parte richiedente presentera' una richiesta d'ispezione per un'ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo, e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione. 14. Il Direttore Generale si accertera' immediatamente che la richiesta d'ispezione e' conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell'Annesso sulle Verifiche e, se necessario, fornira' assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera adeguata la richiesta d'ispezione. Quando la richiesta d'ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l'ispezione su sfida. 15. Il Direttore Generale trasmettera' la richiesta d'ispezione allo Stato Parte ispezionato non meno di 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata. 16. Dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, il Consiglio Esecutivo prendera' conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterra' il caso sotto esame per l'intera durata della procedura d'ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d'ispezione. 17. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, puo' decidere a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell'ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d'ispezione sia frivola, abusiva o che esuli chiaramente dall'ambito della Convenzione come prescritto al paragrafo 8. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l'ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d'ispezione sara' intrapresa e gli Stati Parte interessati saranno informati in merito. 18. Il Direttore Generale emettera' un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d'ispezione di cui ai paragrafi 8) e 9) tradotta in termini operativi, e dovra' essere conforme alla richiesta d'ispezione. 19. L'ispezione su sfida sara' condotta in conformita' con la Parte X, oppure, in caso di uso asserito, secondo la Parte XI dell'Annesso sulle verifiche. La squadra ispettiva sara' guidata dal principio di condurre l'ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento effettivo e tempestivo della propria missione. 20. Lo Stato Parte ispezionato assistera' la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione su sfida ed agevolera' il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell'Annesso sulle Verifiche, procedure per dimostrare l'osservanza della Convenzione, alternative ad un accesso completo e globale, esso dovra' fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalita' per determinare i fatti, al fine di dimostrare la propria osservanza. 21. Il rapporto finale dovra' riportare le risultanze fattuali delle investigazioni nonche' una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell'accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell'ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmettera' prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore Generale inoltre trasmettera' prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonche' le opinioni degli altri Stati Parte che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le fara' avere a tutti gli Stati Parte. 22. Il Consiglio Esecutivo, in conformita' con i propri poteri e funzioni, esaminera' il rapporto finale della quadra ispettiva non appena gli sara' stato presentato e prendera' in esame ogni eventuale preoccupazione riguardo al fatto che: (a) si sia effettivamente verificata una inosservanza; (b) la richiesta rientrava nell'ambito della presente Convenzione; (c) vi siano stati abusi del diritto di chiedere un'ispezione su sfida. 23. Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell'ambito dei propri poteri e funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo al Paragrafo 22 22, esso adottera' tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l'osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminera' se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico di eventuali oneri economici derivanti dall'ispezione su sfida. 24. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo portera' a conoscenza degli Stati Parte e della successiva sessione della Conferenza i risultati dell'esame. 25. Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prendera' provvedimenti in conformita' con l'Articolo XII.
Testo vigente dal 25 novembre 1995
