Articolo X Assistenza e protezione contro le armi chimiche 1. Ai fini del presente Articolo, per "Assistenza" s'intende il coordinamento e la consegna agli Stati Parte di quanto necessario alla protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto segue: - equipaggiamento per le rilevazioni e sistemi di allarme; equipaggiamento di protezione; equipaggiamento di decontaminazione e decontaminanti; antidoti medici e cure; ed ogni consiglio su qualunque di queste misure protettive. 2. Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di impedire il diritto di ogni Stato Parte di svolgere ricerca, sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o utilizzare mezzi di protezione contro le armi chimiche, per scopi non proibiti secondo la presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte s'impegna ad agevolare, ed avra' diritto di partecipare allo scambio piu' completo possibile di equipaggiamento, materiale ed informazioni scientifiche e tecnologiche su mezzi di protezione contro le armi chimiche. 4. Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali relativi a fini di protezione, ciascuno Stato Parte fornira' annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sul suo programma, secondo procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 5. Il Segretariato Tecnico istituira', non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e manterra' per l'uso di ogni Stato Parte richiedente, una banca dati contenente informazioni liberamente disponibili sui vari mezzi di protezione contro le armi chimiche nonche' ogni altra informazione che potra' essere fornita dagli Stati Parte. Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell'ambito delle risorse che ha a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte fornira' pareri di esperti ed assistera' lo Stato Parte nell'individuare come i suoi programmi per lo sviluppo ed il miglioramento di una capacita' di protezione contro le armi chimiche possano essere attuati. 6. Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parte di richiedere e di fornire assistenza a livello bilaterale, e di stipulare accordi individuali con gli altri Stati Parte riguardo alla fornitura di aiuti di emergenza. 7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire assistenza attraverso l'Organizzazione ed a tal fine intende adottare una o piu' delle seguenti misure: (a) Contribuire al fondo volontario di assistenza che dovra' essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione; (b) Stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, accordi con l'Organizzazione riguardo alla fornitura, su richiesta, di assistenza; (c) Dichiarare, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suo confronti, il tipo di assistenza che potrebbe fornire in risposta ad un appello da parte dell'Organizzazione. Se tuttavia, uno Stato Parte non e' successivamente in grado di fornire l'assistenza prevista nella sua dichiarazione, esso resta obbligato a fornire assistenza secondo il presente paragrafo. 8. Ciascuno Stato Parte ha diritto di chiedere e, con riserva delle procedure stabilite ai paragrafi 9, 10 e 11, di ricevere assistenza e protezione contro l'uso o la minaccia di uso di armi chimiche qualora consideri che: (a) Si sia fatto uso a suo danno di armi chimiche; (b) Siano stati usati a suo danno agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra; oppure (c) Sia minacciato da azioni o attivita' di qualsiasi Stato, proibite per gli Stati Parte dall'Articolo I. 9. La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sara' sottoposta al Direttore Generale il quale la trasmettera' immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte. Il Direttore Generale inoltrera' immediatamente la richiesta agli Stati Parte che si siano offerti, in conformita' con i paragrafi 7 (b) e (c) di inviare un'assistenza di emergenza in caso di uso di armi chimiche e di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra o un'assistenza umanitaria in caso di grave minaccia di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra, allo Stato Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta. Il Direttore Generale, non oltre 24 ore dopo aver ricevuto la richiesta, aprira' un'inchiesta al fine di fornire fondate evidenze per ulteriori provvedimenti. Egli dovra' completare l'inchiesta entro 72 ore ed inoltrare un rapporto al Consiglio Esecutivo. Qualora occorrano tempi supplementari per completare l'inchiesta, entro lo stesso periodo sara' inviato un rapporto provvisorio. Il tempo aggiuntivo necessario per l'inchiesta non dovra' oltrepassare 72 ore. Tuttavia la durata dell'inchiesta potra' essere estesa per periodi analoghi. Alla fine di ciascun periodo addizionale dovranno essere sottoposti i rapporti elaborati al Consiglio Esecutivo. L'inchiesta dovra' stabilire nei modi dovuti ed in conformita' con le richieste e le informazioni che accompagnano la richiesta, i fatti pertinenti relativi alla richiesta nonche' il tipo e la portata dell'assistenza e della protezione supplementari richieste. 10. Il Consiglio Esecutivo si riunira' non oltre 24 ore dopo aver ricevuto un rapporto d'inchiesta, per esaminare la situazione. Nelle successive 24 ore decidera' a maggioranza semplice se impartire o meno istruzioni al Segretariato Tecnico per fornire assistenza supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmettera' immediatamente a tutti gli Stati Parti ed Organizzazioni internazionali pertinenti il rapporto d'inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo. Qualora il Consiglio Esecutivo abbia deciso in tal senso, il Direttore Generale fornira' un'assistenza immediata. A tal fine, il Direttore Generale potra' cooperare con lo Stato Parte richiedente, altri Stati Parti e le Organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati Parti faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza. 11. Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente che l'uso di armi chimiche ha causato vittime e che sono indispensabili provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne dara' notifica a tutti gli Stati Parti ed adottera' urgenti misure di assistenza, avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo a disposizione per le emergenze. Il Direttore Generale manterra' il Consiglio Esecutivo informato dalle azioni intraprese in conformita' con il presente paragrafo.
Testo vigente dal 25 novembre 1995
