ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America: Considerato che le violazioni alle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi Considerata l'importanza di garantire sia la corretta applicazione dei dazi e degli altri tributi da riscuotere alla importazione ed alla esportazione delle merci e sia ogni altro relativo controllo Convinti che l'azione contro le violazioni doganali puo' essere resa piu' efficace attraverso la cooperazione fra due Amministrazioni doganali Tenuta presente la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953 Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Scopo dell'Accordo 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si prestano mutua assistenza, nei modi ed alle condizioni previste dal presente Accordo allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali. 2. Tutte le attivita' svolte dalle Parti Contraenti in base al presente Accordo devono essere attuate in conformita' alle leggi dei rispettivi Paesi. 3. Il presente Accordo deve essere interpretato in modo tale da non limitare l'attuale prassi di mutua assistenza fra le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
