[1]ACCORDO di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Spagna: considerato che le violazioni delle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi paesi; convinti che la lotta contro tali violazioni puo' essere effettivamente realizzata mediante una stretta cooperazione tra le due Amministrazioni doganali; tenuta presente la Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1.

[4]Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza, nei modi e alle condizioni previsti dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art1 · fonte su Normattiva