Notifiche A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui e' stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare a mezzo delle Autorita' competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Paese, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle Autorita' amministrative, concernenti l'applicazione della legislazione doganale.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~accordo-art12 · fonte su Normattiva