Uso documenti 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono utilizzare nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, le informazioni ed i documenti ottenuti in conformita' del presente Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale. 2. A richiesta di una delle Parti Contraenti, i documenti saranno forniti, ove occorra, autenticati da funzionari a tal fine designati dall'Amministrazione doganale.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~accordo-art11 · fonte su Normattiva