Uso documenti 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono utilizzare nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, le informazioni ed i documenti ottenuti in conformita' del presente Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale. 2. A richiesta di una delle Parti Contraenti, i documenti saranno forniti, ove occorra, autenticati da funzionari a tal fine designati dall'Amministrazione doganale.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
