A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui sia stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorita' competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle autorita' amministrative, concernenti l'applicazione della legislazione doganale.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art13 · fonte su Normattiva