A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui sia stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorita' competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle autorita' amministrative, concernenti l'applicazione della legislazione doganale.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
