Documentazione L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone, relative ad operazioni attuate o progettate che costituiscano o sembrino costituire violazioni alla legislazione doganale di questa ultima Parte.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~accordo-art7 · fonte su Normattiva