1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione, o vi aderira', dichiarare che non riconosce la competenza conferita al Comitato in conformita' all'articolo 20. 2. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformita'alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo potra', in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art28 · fonte su Normattiva