1. Ogni Stato parte vigila affinche' tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicita' o una partecipazione all'atto di tortura. 2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni possibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravita'.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art4 · fonte su Normattiva