L'articolo 42 non vieta ad uno Stato, od ente, nel momento in cui firma o ratifica il presente Accordo o vi aderisce, di fare qualsiasi dichiarazione variamente formulata o denominata, volta ad armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con il presente Accordo, a condizione che tali dichiarazioni non mirino ad escludere o a modificare l'effetto giuridico delle norme del presente Accordo nella loro applicazione a tale Stato o ente.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art43 · fonte su Normattiva