Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1969 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150. I termini e le modalita' relativi alle comunicazioni e alle domande dei produttori olivicoli di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in conformita' alle disposizioni della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-02-12;5~art2 · fonte del testo