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Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150. I termini e le modalita' relativi alle comunicazioni e alle domande dei produttori olivicoli di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in conformita' alle disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-02-12;5~art2 · fonte del testo