[1]e scadenza

[2]1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni dalla data della notifica in conformita' dell'articolo 14 e rimarra' successivamente in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di porvi fine, in forma scritta, non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza 2. Nel caso degli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da 1 a 13 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a partire dalle date sopraccitate. In FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo: FATTO a citta' del Guatemala il giorno 8 (otto) settembre duemilatre in due originali, in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

Testo vigente dal 30 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;5~accordo-art15 · fonte su Normattiva