[1]trasferimento di capitale, utili e redditi
[2]1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente dovranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo, ed in qualsiasi valuta liberamente Convertibile, quanto segue:
- a)il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b)il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
- c)il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d)i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
- e)la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nelle modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore. 2. Senza limitare lo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia piu' favorevole.
Testo vigente dal 30 gennaio 2008
