[1]trasferimento di capitale, utili e redditi

[2]1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente dovranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo, ed in qualsiasi valuta liberamente Convertibile, quanto segue:

  • a)il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
  • b)il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
  • c)il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • d)i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
  • e)la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nelle modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore. 2. Senza limitare lo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia piu' favorevole.

Testo vigente dal 30 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-01-07;5~accordo-art6 · fonte su Normattiva