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Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui e' stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha gia' emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 29 gennaio 2013 al 30 ottobre 2014

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 238/2014

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 2014

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., della norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti gli atti ritenuti iure imperii , così come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia (CIG) la quale - in vista della definizione della controversia tra Germania e Italia sulla risarcibilità dei danni sofferti nel corso della seconda guerra mondiale da cittadini italiani catturati e deportati dalle forze militari tedesche - vi ha ritenuto inclusi anche i crimini di guerra o contro l'umanità lesivi di diritti fondamentali della persona. La Costituzione impone di accertare se la norma internazionale sull'immunità degli Stati, come interpretata nell'ordinamento internazionale, possa entrare nell'ordinamento italiano, in quanto non contrastante con principi fondamentali e diritti inviolabili; infatti, il verificarsi di tale ultima ipotesi esclude l'operatività del meccanismo di adattamento automatico dell'art. 10, primo comma, Cost., con la conseguenza inevitabile che la norma internazionale, per la parte confliggente con i predetti principi e diritti, non entra nell'ordinamento e non può essere quindi applicata. Fra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti (il diritto al giudice) riconosciuto dall'art. 24 Cost. in primis per la tutela dei diritti fondamentali della persona. L'art. 24 Cost. è strettamente legato all'art. 2 Cost.: quest'ultimo è la norma sostanziale posta, tra i principi fondamentali della Costituzione, a presidio dell'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, tra i quali, nella specie conferente a titolo primario, la dignità; anche il primo presidia la dignità della persona, tutelando il suo diritto ad accedere alla giustizia per far valere il proprio diritto inviolabile. Nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato nell'art. 24 Cost. Tuttavia, la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice sulle cause di risarcimento dei danni sofferti dalle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime, senza che sia possibile ravvisare un preminente interesse pubblico antagonista. L'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost., se ha un senso, logico prima ancora che giuridico, tale da giustificare il sacrificio del principio della tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili, deve collegarsi, nella sostanza e non solo nella forma, con la funzione sovrana dello Stato straniero, con l'esercizio tipico della sua potestà di governo. Crimini contro l'umanità, quali la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi, non possono giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle vittime di quei crimini. In un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell'uomo, esaltati dall'apertura dell'ordinamento costituzionale alle fonti esterne, la circostanza che per la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei crimini de quibus sia preclusa la verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi supremi consegnati nella Costituzione rispetto all'obiettivo di non incidere sulla sovranità dello Stato, allorquando quest'ultima si sia espressa con comportamenti palesemente criminali ed estranei all'esercizio legittimo della potestà di governo. Inoltre, il diritto al giudice sancito dalla Costituzione richiede una tutela effettiva dei diritti dei singoli: proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega alcun effetto. - Sulla progressiva definizione del contenuto della norma internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, v. la citata sentenza n. 329/1992. - Per l'affermazione che il contrasto con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili «esclude l'operatività del rinvio alla norma internazionale», v. la citata sentenza n. 311/2009. - Sulla riconducibilità del diritto alla tutela giurisdizionale nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, v. le citate sentenze nn. 120/2014, 29/2003, 26/1999, 82/1996, 18/1982 e 98/1965. - Sulle condizioni che possono giustificare un limite al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 329/1992 e 18/1982. - Per l'orientamento secondo cui il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo, elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale, segna il limite all'apertura dell'ordinamento italiano all'ordinamento internazionale e sovranazionale, v. le citate sentenze nn. 349/2007, 284/2007, 73/2001, 15/1996, 168/1991, 232/1989, 170/1984, 48/1979 e 183/1973. - Sulla centralità dei diritti dell'uomo nell'attuale contesto istituzionale, caratterizzato dall'apertura dell'ordinamento costituzionale alle fonti esterne, v. la citata sentenza n. 349/2007. - Sull'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 182/2014, 119/2013, 281/2010, 77/2007, 232/1989 e 98/1965.

    Art. 10 cost. · Art. 2 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 30/2015

    Questione inammissibile
    3 marzo 2015

    È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), «nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi " iure imperii " dal Terzo Reich nel territorio italiano». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Sull'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, v. la citata sentenza n. 238/2014.

    Art. 10 cost. · Art. 2 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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