[1]o comunicazione degli atti di citazione

[2]1. La notifica o la comunicazione di una citazione o di un altro documento che istituisce un procedimento contro uno Stato e' effettuata:

  • a)conformemente a una convenzione internazionale applicabile che vincoli lo Stato del foro e lo Stato interessato; o
  • b)conformemente a un accordo particolare in materia di notifica o comunicazione concluso tra l'attore e lo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone; o
  • c)in assenza di una simile convenzione o di un simile accordo particolare:
  • i)mediante trasmissione per via diplomatica al Ministero degli affari esteri dello Stato interessato; o
  • ii)mediante qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone. 2. La notifica o la comunicazione secondo il paragrafo 1 lettera c) numero i) e' considerata effettuata con la ricezione dei documenti da parte del Ministero degli affari esteri. 3. Questi documenti sono accompagnati, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato. 4. Uno Stato che interviene nel merito di un procedimento promosso contro di lui non puo' in seguito opporre l'eccezione che la notifica o la comunicazione della citazione non sia stata conforme alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art22 · fonte su Normattiva