Art. 31 (Convenzione)
1. Ogni Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La presente Convenzione continuera' tuttavia ad applicarsi a qualsiasi questione relativa alle immunita' giurisdizionali degli Stati o dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima della data in cui la denuncia ha effetto nei confronti di uno qualsiasi degli Stati interessati. 3. La denuncia non influisce in alcun modo sul dovere di ciascuno Stato Parte di adempiere qualsiasi obbligo enunciato nella presente Convenzione al quale esso, indipendentemente da quest'ultima, e' soggetto in virtu' del diritto internazionale.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
