[1]PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEL TURISMO
[2]PROTOCOLLO «TURISMO» Preambolo. La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; considerata la volonta' delle Parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile; coscienti del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; considerato il fatto che la nostra civilta' urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attivita' ricreative diversificate per l'uomo d'oggi; considerato che le Alpi rimangono uno dei piu' vasti spazi turistici e ricreativi d'Europa, grazie alle loro immense possibilita' di attivita' ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversita' delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto piu' ampio di quello nazionale; considerato che una parte notevole della popolazione di alcune Parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino e' d'interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale; considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino; considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre piu' marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d'inverno che d'estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualita' della ricettivita' tutelando l'ambiente; considerato che nell'area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificita'; coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, cosi' come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino; coscienti del fatto che le diversita' naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicita' di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformita' a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attivita' turistiche diversificate e complementari; coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell'economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualita' delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilita' di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate; coscienti dell'esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell'area alpina in tutta la sua diversita'; coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento; desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l'ambiente, e che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini; hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Finalita'
[5]Obiettivo del presente Protocollo e' contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.
Testo vigente dal 4 maggio 2012
