[1]Cooperazione internazionale

[2]1. Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato. 2. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attivita' turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. 3. Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perche' di competenza nazionale o internazionale, e' necessario garantire loro la possibilita' di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Testo vigente dal 4 maggio 2012

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