Se la persona di cui si tratta e' perseguita o condannata nello Stato richiesto per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, quest'ultimo Stato deve, comunque, decidere su tale domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'estradizione alle condizioni previste nell'articolo 13. La consegna della persona estradanda puo' essere rinviata fin quando questi non abbia soddisfatto la giustizia dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art14 · fonte su Normattiva