Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 11 — Consegna rinviata o condizionata
- 1)Se sul territorio della Parte contraente richiesta e' in corso, per un altro reato, un procedimento penale contro la persona di cui e' stata chiesta l'estradizione, oppure essa e' stata condannata per un altro reato, la Parte Contraente richiesta prendera' una decisione sull'estradizione ma rinviera' la consegna dell'individuo reclamato alla conclusione del procedimento, e all'esecuzione o all'estinzione della pena.
- 2)La persona di cui e' stata chiesta l'estradizione potra' essere consegnata provvisoriamente anche nel caso menzionato al comma 1° alla Parte Contraente richiedente, nel caso in cui il rinvio della consegna comporti la prescrizione del reato o renda molto difficile l'inchiesta. La persona consegnata provvisoriamente alla Parte richiedente sara' subito riconsegnata alla Parte richiesta a conclusione dell'azione penale per la quale e' stata consegnata e al piu' tardi entro tre mesi a partire dalla data della consegna. Per comune accordo tra le Parti questo termine puo' essere prorogato di un periodo non superiore ai tre mesi.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
