• 1)Se sul territorio della Parte contraente richiesta e' in corso, per un altro reato, un procedimento penale contro la persona di cui e' stata chiesta l'estradizione, oppure essa e' stata condannata per un altro reato, la Parte Contraente richiesta prendera' una decisione sull'estradizione ma rinviera' la consegna dell'individuo reclamato alla conclusione del procedimento, e all'esecuzione o all'estinzione della pena.
  • 2)La persona di cui e' stata chiesta l'estradizione potra' essere consegnata provvisoriamente anche nel caso menzionato al comma 1° alla Parte Contraente richiedente, nel caso in cui il rinvio della consegna comporti la prescrizione del reato o renda molto difficile l'inchiesta. La persona consegnata provvisoriamente alla Parte richiedente sara' subito riconsegnata alla Parte richiesta a conclusione dell'azione penale per la quale e' stata consegnata e al piu' tardi entro tre mesi a partire dalla data della consegna. Per comune accordo tra le Parti questo termine puo' essere prorogato di un periodo non superiore ai tre mesi.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art11 · fonte su Normattiva