1. - Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione. 2. - Ogni rigetto totale o parziale e' motivato. 3. - Se l'estradizione e' concessa, il luogo e la data della consegna della persona richiesta sono stabiliti di comune accordo tra lo Stato richiesto e la Missione diplomatica dello Stato richiedente. 4. - Qualora la persona richiesta non sia stata ricevuta o consegnata alla data stabilita, lo Stato richiedente dovra' farla ricevere nel termine di un mese a decorrere da tale data. Trascorso tale termine la persona sara' posta in liberta' e non potra' piu' essere estradata per lo stesso fatto. 5. - In caso di circostanze eccezionali che impediscano la consegna o la ricezione della persona richiesta, lo Stato interessato ne informa l'altro Stato, prima dello scadere del termine. I due Stati stabiliranno un'altra data per la consegna e le disposizioni del paragrafo 4, rimarranno applicabili.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art13 · fonte su Normattiva