Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e' sostituita dalla seguente: "b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127".

Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;502~art2 · fonte su Normattiva