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La lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e' sostituita dalla seguente: "b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127".
Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008
