Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 16 — Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale

I contributi di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto dai successivi commi. Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986 e' autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e piu' di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e' effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa. Nessuna agenzia di stampa puo' comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e per le strutture.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art16 · fonte su Normattiva