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L'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali. Con decorrenza dal 1 luglio 1978 le norme di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, si applicano anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande.
Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 1 giugno 1995
