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L'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali. Con decorrenza dal 1 luglio 1978 le norme di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, si applicano anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 marzo 1995, n. 96 convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206
1Il D.L. 29 marzo 1995, n. 96 convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206 ha disposto (con l'art. 5-bis) che "le disposizioni di cui [...] all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994".
Testo in vigore dal 1 giugno 1995 al 22 dicembre 2008
