Le Parti contraenti potranno adottare misure piu' rigorose di quelle previste dalla presente Convenzione ai fini della conservazione della Flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
Le Parti contraenti potranno adottare misure piu' rigorose di quelle previste dalla presente Convenzione ai fini della conservazione della Flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art12 · fonte su Normattiva