1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a:

  • a)collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base ad altri articoli della presente Convenzione;
  • b)promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finalita' della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente si impegna:
  • a)a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove cio' contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, purche' precedentemente, e sulla base delle esperienze attuate da altre Parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che tale reintroduzione e' efficace e accettabile;
  • b)a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene. 3. Ogni Parte contraente informera' il Comitato permanente delle specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate negli allegati I e II.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art11 · fonte su Normattiva