1. Un Comitato permanente e' istituito ai fini della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente puo' essere rappresentata in seno al Comitato permanente da uno o piu' delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua specifica competenza, la Comunita' economica europea disporra', nelle votazioni, di un numero di voti pari al numero dei suoi Paesi membri che risultino Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunita' economica europea non esercitera' il proprio diritto di voto qualora i suoi Paesi membri esercitino direttamente il loro diritto di voto e viceversa. 3. Qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della Convenzione puo' farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore. Il Comitato permanente puo', all'unanimita', invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della presente Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle proprie riunioni. Qualsiasi organismo o istituto tecnicamente qualificato nel campo della protezione, conservazione o gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats, e appartenente ad una delle seguenti categorie:
- a)organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia non governativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
- b)organismi o istituzioni nazionali non governativi a tal fine riconosciuti dallo Stato in cui hanno sede, potra' informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre mesi prima della riunione del Comitato, che intende farsi rappresentare a tale riunione da degli osservatori. Questi saranno ammessi salvo che, almeno un mese prima della riunione, un terzo delle Parti contraenti non comunichi al Segretario Generale la sua opposizione. 4. Il Comitato permanente sara' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Terra' la stia prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunira' almeno ogni due anni nonche' ogni qualvolta la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda. 5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per la convocazione del Comitato permanente. 6. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilira' il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
