[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potra' denunciarla con preavviso di sei mesi, notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • 1)alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti e messi in pagamento entro il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
  • 2)alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che terminano entro il 31 dicembre dello stesso anno.

[2]In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

[3]FATTO a Rabat il 7 giugno 1972 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[4]Per la Repubblica italiana Per il Regno del Marocco Giovanni Lodovico BORROMEO Mustafa FARIS

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504~art27 · fonte su Normattiva