[1]Ciascuna delle due Parti notifichera' all'altra l'adempimento delle procedure richieste, per quanto di competenza ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo che avra' effetto il giorno della ricezione dell'ultima notifica. Fatto a Firenze il 13 giugno 1985 in duplice esemplare in lingua francese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 21 novembre 1988
