ACCORDO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE MODIFICA L'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRANCO-ITALIANO DEL 1 AGOSTO 1966 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CONSIDERANDO CHE L'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRANCO-ITALIANO DEL 1 AGOSTO 1966 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEBBA ESSERE COMPLETATO CON NUOVE DISPOSIZIONI CHE CONSENTANO IL RINNOVAMENTO ED IL RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DI COPRODUZIONE FRA FRANCIA E ITALIA, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ART. 1. In deroga alle disposizioni dell'Accordo suddetto potranno essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita dieci film realizzati in ciascuno dei due Paesi che presentino le seguenti condizioni: 1. avere una qualita' tecnica ed un valore artistico o spettacolare tale da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; tali caratteristiche dovranno essere constatate dalle Autorita' competenti in Francia e in Italia; 2. avere un costo eguale o superiore all'importo fissato dalla Commissione Mista di cui all'art.14 dell'Accordo del 1 Agosto 1966, fermo restando che le renumerazioni degli autori, registri ed attori principali non sono comprese nell'ammontare cosi' determinato; 3. comportare una partecipazione minoritaria, che puo' essere anche solo finanziaria, secondo il contratto di coproduzione, ma che non sia inferiore al 20% del costo di produzione; 4. comportare un numero eguale di film con partecipazione finanziaria maggioritaria francese e di film con partecipazione maggioritaria italiana, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere completamente equilibrati; 5. soddisfare le condizioni previste per la concessione della nazionalita' della legislazione in vigore nel Paese del coproduttore maggioritario. La partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario puo' essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari; 6. costituire oggetto di contratti di coproduzione che prevedano la ripartizione degli incassi e, se del caso, clausole relative alla ripartizione dei mercati nazionali ad esclusione delle sovvenzioni statali. Se nel corso di un determinato anno il numero di films rispondenti alle condizioni sopra definite e' stato raggiunto, una Commissione mista si riunisce per esaminare se l'equilibrio finanziario complessivo e' stato realizzato e per determinare se un certo numero di altri films rispondenti alle stesse condizioni possano essere ammessi al beneficio della coproduzione. In mancanza di una tale riunione, le competenti Autorita' possono ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria a condizioni di reciprocita' - un film per un film - films che soddisfino a tutte le condizioni suindicate. Se nel corso di un determinato anno risulta che la condizione stabilita al punto 4) non potra' piu' essere soddisfatta le Autorita' competenti del Paese a svantaggio del quale lo squilibrio si sara' manifestato, chiederanno la convocazione a breve termine della Commissione mista per esaminare i mezzi idonei a riportare il necessario equilibrio. In attesa che un accordo sia raggiunto su questo ultimo punto, il Paese in favore del quale sara' emerso lo squilibrio non potra' piu' presentare films maggioritari. Al termine del primo anno di applicazione dell'Accordo, le Parti si adopereranno per concertarsi con gli altri Paesi membri della Comunita' Economica Europea al fine di esaminare la possibilita' di associare alle coproduzioni finanziarie previste dal presente articolo le cinematografie degli altri membri della CEE con i quali esista un'accordo che autorizzi la coproduzione cinematografica. La Commissione mista si riunira' per esaminare gli effetti, sotto gli aspetti finanziario, artistico e tecnico delle disposizioni di cui sopra non appena sara' raggiunto il contingente di dieci films per ciascuno dei due Paesi.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;504~accordo-art1 · fonte su Normattiva