La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, visto l'accordo fatto a Tarvisio il 15 luglio 1985 sulla partecipazione finanziaria della Repubblica italiana alla realizzazione di un centro comune italo-austriaco ad Arnoldstein quale sede degli uffici a controlli nazionali abbinati e sulla locazione di uffici e impianti alla Repubblica italiana. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1. 1. Oggetto del presente accordo sono gli uffici, gli impianti e le apparecchiature tecniche che si trovano al centro comune italo-austriaco di Arnoldstein come indicato all'articolo 5 dell'accordo sopracitato. 2. Il rapporto di locazione, che inizia il giorno di entrata in funzione del centro comune, e' a tempo indeterminato. 3. Il canone di locazione alla Repubblica d'Austria (in seguito denominata locatrice) per i primi 60 anni e' costituito dal contributo dovuto dalla Repubblica italiana (in seguito denominata conduttrice) ai sensi del predetto accordo. Alla scadenza del termine di 60 anni, la conduttrice dovra' corrispondere alla locatrice un canone annuo d'affitto simbolico di scellini 100, da pagarsi in anticipo il 1› del mese di giugno di ogni anno.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;149~accordo-art1 · fonte su Normattiva