- 1)Per il passaggio, gli organi di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, non necessitano ne' di un documento valido per l'espatrio, ne' eventualmente di un visto›essi dovranno tuttavia portare con se' una tessera di servizio, munita di foto-tessera. Essi potranno indossare la loro uniforme o tenuta di servizio e portare con se' la loro attrezzatura di servizio (in particolare veicoli, armi di servizio, apparecchi di comunicazione, cani di servizio).
- 2)Gli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 potranno fare uso delle armi nello Stato di passaggio solo in caso di legittima difesa.
Testo vigente dal 21 novembre 1988
