• 1)Per il passaggio, gli organi di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, non necessitano ne' di un documento valido per l'espatrio, ne' eventualmente di un visto›essi dovranno tuttavia portare con se' una tessera di servizio, munita di foto-tessera. Essi potranno indossare la loro uniforme o tenuta di servizio e portare con se' la loro attrezzatura di servizio (in particolare veicoli, armi di servizio, apparecchi di comunicazione, cani di servizio).
  • 2)Gli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 potranno fare uso delle armi nello Stato di passaggio solo in caso di legittima difesa.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art7 · fonte su Normattiva