Le persone indicate ai comma (1) e (2) dell'articolo 6, non possono, nell'esercizio delle attivita' previste dal presente accordo, portare armi sul territorio nazionale dell'altro Stato. Esse, tuttavia, se appartenenti ad organismi militari e ad altri organismi statali ove e' previsto l'uso dell'uniforme, potranno indossare, attivita' durante, la loro uniforme.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art9 · fonte su Normattiva